FAQ

Tutte le domande poste più frequentemente e a cui EBNA dà puntuale risposta.

Alla bilateralità artigiana possono aderire le aziende artigiane e non che applicano ai propri lavoratori i contratti dell’artigianato.

CCNL Accordo di rinnovo Versamento nuove quote bilateralità Codice Contratto
Logistica, Trasporto merci e Spedizione Sottoscritto il 18 maggio 2021 01-gen-22 I100
Area alimentazione-Panificazione Sottoscritto il 6 dicembre2021 01-gen-22 E015
Area Meccanica Sottoscritto il 17 dicembre 2021 01-gen-22 C030
Area Tessile Moda-Chimica Ceramica – PMI Sottoscritto il 17 febbraio 2022 01-feb-22 V750
Area Legno- Lapidei Sottoscritto il 3 maggio 2022 01-mag-22 F060
Area Tessile Moda-Chimica Ceramica Artigianato Sottoscritto il 4 maggio 2022 01-mag-22 V751
Edilizia Rinnovato il 4 maggio 2022 01-mag-22 F015
Area Comunicazione Sottoscritto 16 maggio 2022 01-giu-22 G016
Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere Rinnovato il 10 ottobre 2022 01-ott-22 H515
Imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione Sottoscritto 27 ottobre 2022 01-nov-22 K521
lavoratori dipendenti dell’Impresa Cineaudiovisiva Recepito Accordo 17/12/2021 01-giu-23 G113
Noleggio Bus Sottoscritto il 14/06/2023 01-lug-23 IC37
Imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali Sottoscritto il 14/11/2023 01-dic-23 K712

Il versamento dei contributi per aderire alla bilateralità avviene, tramite il modello F24 indicando nella sezione INPS, nel campo , “EBNA” esclusivamente in corrispondenza del campo .
Inoltre nella stessa sezione:

  • nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza,
  • nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Le quote pregresse possono essere versate compilando l’F24 seguendo le istruzioni fornite da ogni Ente Bilaterale Regionale.

In tali casi i datori di lavoro interessati dovranno inviare all’Ente Bilaterale Regionale competente per territorio una richiesta di rimborso sottoscritta in originale (non autenticata) dal rappresentante legale dell’impresa.
MODULO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Alla richiesta dovranno allegare la seguente documentazione:

fotocopia del documento di identità;
fotocopia del modello F24 del versamento;
fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento.
Per le imprese che versano nella Regione Veneto occorrerà inoltre allegare la fotocopia del modello B01 relativo alle quote stabilite dalla contrattazione di livello regionale.

Le richieste di rimborso delle quote RLST, qualora la procedura dell’Ente Bilaterale Regionale lo preveda, devono essere inoltrate, in base all’Accordo Interconfederale 23 dicembre 2010, all’Ente Regionale di competenza.

Ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 punto 1) Campo di applicazione, rientrano nel novero dei lavoratori dipendenti per i quali le aziende e gli altri soggetti aderenti ad EBNA/FSBA, versano i contributi, anche i professionisti dipendenti delle stesse imprese per i quali viene applicato un contratto di lavoro specifico.

La contribuzione a EBNA/FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.

Part-time: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (11,65 euro mensili).

Apprendisti: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è dovuta in misura intera (11,65 euro mensili).

Lavoratori intermittenti (a chiamata): la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione (11,65 euro mensili), in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta.

Si ricorda che il limite prescrizionale per presentare la richiesta di rimborso è di 5 anni rispetto alla competenza da rimborsare.